Pari combinato tra le juniores di Alfieri Asti e Santostefanese: le condanne del tribunale federale

21 giugno 2019 | 15:00
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Pari combinato tra le juniores di Alfieri Asti e Santostefanese: le condanne del tribunale federale

E’ giunta a conclusione la vicenda che ha visto protagoniste in negativo le formazioni juniores di Alfieri Asti e Santostefanese e alcuni dirigenti della due società.

Tutto è partito da una partita del campionato juniores disputata il 21 aprile 2018 tra Santostefanese e Alfieri Asti, conclusa con il risultato di 2 a 2; un pareggio che ha permesso alla squadra della Valle Belbo di salvarsi e restare nel campionato regionale di categoria.

Il 15 maggio viene presentata una denuncia presso la procura federale in cui si affermava che il risulato di parità era stato concordate tra le due società, cose che le indagini durate un anno hanno confermato con le ammissioni del presidente dell’Alfieri Asti, Ignazio Colonna, che, come si legge nella sentenza “ha ammesso l’addebito e prestato ampia e fattiva collaborazione alla ricostruzione del fatto”, così come per l’allenatore Lo Manto, ottenendo così la concessione dell’attenuante e una pena mitigata rispetto alle richieste iniziali.

Il tribunale federale infatti ha emesso le sentenze che sono state rese note con il comunicato numero 79 del 20 giugno 2019 del Comitato Figc Regionale Piemonte Valle d’Aosta.

Queste sono le sentenze

Il Tribunale Federale,
− dichiara i sig.ri COLONNA Ignazio (presidente Alfieri Asti), LOMANTO Nicola (allenatore Juniores Alfieri Asti) e MADEO Domenico (all’epoca
dei fatti Dirigente della Società SANTOSTEFANESE) responsabili della violazione ascritta e, per l’effetto, infligge le seguenti sanzioni: anni tre di inibizione a carico del sig. COLONNA Ignazio, anni due e mesi otto di inibizione a carico del sig. LOMANTO Nicola, anni quattro di inibizione a carico del sig. MADEO Domenico;

− dichiara i sig.ri IACHELLO, Pierpaolo, CIVITATE Angelo e REDDITI Domenico (rispettivamente Direttore Generale, Direttore Sportivo e Dirigente dell’Alfieri Asti) responsabili della violazione di cui all’art 7 comma 7 (così riformulato l’originario addebito) e, per l’effetto applica a carico di ognuno di essi la sanzione dell’inibizione per anni uno;

− visto l’art. 23 C.G.S. applica a carico di LACINEJ Leke (dirigente) la sanzione di mesi 12 di inibizione, nonché a carico dei sig.ri.DE BONIS Giacomo, PIGNATELLI Samuele, PEROSINO Filippo Francesco, LACINEJ Jorgen, DEL CONTE Alberto, CRESTA Riccardo, BEGO Davide, REDDITI Luca, BAHIA Gazment, FRESCHI Luca, RAISARO Matteo, LAVAGNINO Mattia, ZENONE Matteo, MANSOURI Anis, FOGLIATI Federico (tutti calciatori) la sanzione di mesi 7 di squalifica;

− dichiara la società A.S.D. ALFIERI ASTI direttamente responsabile dell’illecito ascritto e, per l’effetto, infligge alla medesima le sanzioni della retrocessione all’ultimo posto della classifica per la stagione sportiva 2018-2019 con passaggio a categoria inferiore (UNDER 19 PROVINCIALE) e dell’ammenda per € 1000,00 (mille/00)

− dichiara la società A.C.D SANTOSTEFANESE oggettivamente responsabile dell’illecito ascritto e, per l’effetto, infligge alla medesima le sanzioni della penalizzazione di 13 (tredici) punti in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2019 -2020 nel Campionato UNDER 19 REGIONALE ed € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda;

− Proscioglie dagli addebiti loro rispettivamente ascritti per non aver commesso i fatti i signori: CONTI Nicolò, Luca MINGHETTI CUNIBERTI, Michele DI BELLA, Claudio MARCENARO e Luca ROCCAZZELLA, DI BELLA Nicolò, GALUPPO Marco, GRANARA Giacomo, MERCENARO Giovanni, Alessandro GAETA, GHIONE Giovanni Giulio, CLAPS Alessandro, BORTOLETTO Matteo, HOMAN Rares Petrison, MADEO Samuele, COCITO Nicolò, BARALIS Pietro, GRIMALDI Nicolò, LAZZARINO Nicolò, CORDERO Gianbeppe, PIA Davide, MARGAGLIA Gregorio, CORVISIERI Giorgio.